Club ufficiale proprietari Honda VFR
Club ufficiale proprietari Honda VFR

Statuto

STATUTO DEL VFR ITALIA CLUB (nuovo)

Sotto è disponibile la versione trascritta in formato testo e qui la versione scaricabile in pdf.

STATUTOVIC2022

Estratto tramite OCR dal documento “STATUTOVIC2022.pdf”:
VFR ITALIA CLUB
Via Clelia Merloni 6 47122 Forlì
Cod.fiscale 92080520587


Verbale di Assemblea Straordinaria del 3 aprile 2021


L’anno 2021, il giorno 3 del mese di aprile, giorno di chiusura delle votazioni indette con avviso
pubblicato sul sito sociale in data 3 Marzo 2021 si intende svolta l’assemblea straordinaria
dell’associazione ai sensi dell’art. 21.C del vigente statuto sociale, avente ad oggetto l’esame della
proposta di nuovo statuto.
L’assemblea, ai sensi dell’art. 21.5 dello statuto sociale, è presieduta dal Presidente
dell’associazione Guerra Giuliano e funge da segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 21.6 dello
statuto sociale, il segretario del consiglio direttivo Togni Massimo.
L’assemblea, secondo quanto stabilito dall’art. 21.1 dello statuto sociale, si è svolta secondo
modalità “ad referendum” per via telematica dal 3 marzo 2021 al 3 aprile 2021, con votazione
mediante selezione di opzione per l’approvazione del nuovo statuto o per il mantenimento di quello
attuale, prevista nella barra attivata nella pagina del sito dell’associazione. La proposta di nuovo
statuto, con evidenziate le modifiche proposte e con breve commento delle medesime, è stata messa
a disposizione dei soci nel sito dell’associazione.
Hanno espresso il loro voto n.54 soci, rispetto a n.72 soci iscritti all’associazione ed in regola col
pagamento della quota sociale annua alla data di apertura delle votazioni. Pertanto, essendo
rispettata la maggioranza dei 3/4 dei partecipanti prevista dall’art. 21.4 dello statuto sociale,
l’assemblea è da intendersi validamente svolta. Hanno espresso parere favorevole alla modifica
statutaria n. 54 soci, rispetto a n. 54 votanti. Pertanto, essendo stato espresso parere favorevole da
parte della maggioranza dei votanti, il nuovo statuto sociale è da intendersi approvato ed il relativo
testo viene allegato al presente verbale, come sua parte integrante e sostanziale. La documentazione
relativa all’espressione dei voti da parte degli associati partecipanti viene conservata agli atti.

Il Segretario
Il Presidente

ALLEGATO ALL’ATTO
Reg. il 14 GEN. 2022
N. 51

STATUTO Titolo I – Costituzione
Art. 1 DENOMINAZIONE
1.1 Il VFR ITALIA CLUB, di seguito chiamato V.I.C. e’ una Associazione non
commerciale di tipo associativo culturale, a carattere nazionale ed internazionale,
apolitico e apatico, costituito da persone che soddisfano i prerequisiti associativi di cui
al successivo art .6 ed accettano le norme stabilite dal presente Statuto.
1.2 Segno distintivo del V.I.C. e’ il logo allegato al presente atto (all. A1).
Art. 2 SCOPI
2.1 Il V.I.C. ha l’intento di aggregare i proprietari del particolare motaciclo Honda VFR,
accrescere in loro la conoscenza tecnicotoristica e la padronanza del mezzo
nonche’ propagandare il valore culturale, sociale, turistico e sportivo del motociclismo
ritenendo esso una passione da trasmettere alle future generazioni. Il V.I.C. si adopera
a conseguire detti scopi sia con mezzi propri che con la collaborazione di altre Istituzioni
e/o Enti omologhi o operanti nel medesimo contesto.
2.2 Non perseguendo il V.I.C. scopo di lucro, è vietata la distribuzione tra gli associati,
anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali
durante tutta la vita del V.I.C., salvo che la destinazione o distribuzione non siano
imposte per legge. 2.3 Il V.I.C. potrà compiere ogni altro atto od operazione di natura
mobiliare, immobiliare o finanziaria, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei
suoi scopi statutari, ed in particolare:

  • Locare o condurre in locazione beni mobili o immobili;- Acquistare beni mobili,
    nonché servizi;- Contrarre con gli istituti di credito e con banche, conti correnti e altri
    rapporti consentiti dalla normativa;- Acquisire dagli associati fondi, quote sociali e
    contributi, il tutto finalizzato all’acquisizione dei beni mobili o immobili, nonché servizi
    necessari al raggiungimento degli scopi statutari, ivi compresa la loro successiva
    gestione o amministrazione, sia essa ordinaria che straordinaria; in particolare, per
    acquisire e successivamente gestire il dominio e lo spazio WEB relativi al sito sociale di
    cui all’art. 4; in ogni modo esclusa la raccolta del pubblico risparmio e la sollecitazione
    della stessa. 3 DURATA La durata del V.I.C. è illimitata. Esso potrà essere sciolto
    in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati, in base a quanto
    previsto dall’art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.
    Art. 4 SITO SOCIALE
    Il V.I.C. esercita la sua azione di base attraverso il portale web, identificato tramite
    l’indirizzo univoco www.vfritaliaclub.it registrato presso le competenti autorità italiane.
    Art. 5 PRINCIPALI STRUMENTI D’AZIONE

5.1 Sviluppare e mantenere un portale web (il Sito Ufficiale V.I.C.) denominato
www.vfritaliaclub.it con aree tematiche, rubriche di utilità ed informazione atte a favorire
lo sviluppo consapevole della pratica motociclistica da parte degli utilizzatori di Horıda
VFR. 5.1 Adoperarsi ad utilizzare strumenti telematici che favoriscano la rapida
comunicazione fra Soci e facilitino l’aggregazione sociale.
5.2 Svolgere e promuovere ogni tipo di attività utile nel settore motociclistico che possa
orientare l’utilizzazione del tempo libero alla crescita dei rapporti umani e del bagaglio
culturale di ciascun Socio. 5.3 Promuovere e attuare iniziative volte all’educazione
stradale nell’ottica del corretto utilizzo del mezzo e del godimento in piena sicurezza
della pratica motociclistica.
5.4 Stabilire rapporti con omologhe associazioni per scambio informazioni, esperienze
e quanto altro possa risultare d’utilità per il conseguimento dei fini istituzionali. 5.5
L’organo amministrativo di cui all’art. 13 disciplina con proprio regolamento interno le
modalità con cui gli associati possono utilizzare le strutture sociali; in particolare,
pubblica sul sito internet del V.I.C. tutte le modalità di utilizzazione dello stesso
(“Condizioni Generali Di Utilizzo”) nonché le modalità di partecipazione agli eventi
sociali.
Art. 6 SOCI
6.1 Possono essere ammessi al V.I.C. i proprietari di motocicli Honda VFR di qualunque
versione e/o anno di produzione, purché in piena idoneità di guida. Possono essere
ammessi al V.I.C gli ex proprietari di un motociclo VFR purché iscritti al Club per
almeno tre anni. La denominazione di detti soci rientra nella categoria di Soci Ordinari.
6.2 E’ possibile estendere l’ammissione anche a Partecipanti purché aggregati ad un
proprietario di motoveicolo con caratteristiche di cui al precedente comma 1, in qualità
di “Passeggero” del motoveicolo stesso.
6.3 Nel caso di Partecipanti in minore età, e’ richiesta l’approvazione di un genitore o
chi ne fa le veci.
6.4 L’effettiva ammissione e iscrizione all’albo sociale, l’emissione della Tessera e la
abilitazione all’ accesso nello spazio web riservato, avrà luogo comunque solo dopo il
pagamento del corrispettivo della relativa quota sociale.
6.5 Il Socio o aspirante tale, si impegna a fornire Dati di registrazione attuali, completi e
veritieri.
6.6 Il Socio riconosce il diritto dell’amministrazione di controllare in qualunque momento
la regolarità della sua permanenza nell’albo sociale con qualunque mezzo lecito.
6.7 L’ammissione al V.I.C. non e’ in alcun modo da ritenere di diritto ed e’ facoltà del
Direttivo sospenderla o rifiutarla, dandone motivazione tramite notifica al soggetto
interessato per via telematica o cartacea.
Art. 7 CATEGORIE di SOCI e quote sociali
7.1 Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita al sodalizio
7.2 Soci Ordinari: altrimenti identificati come “Conduttori” dei motoveicoli di cui al
precedente art. 6.1
7.3 Soci Partecipanti: altrimenti identificati come “Passeggeri”, sono aggregati ad un
Socio Ordinario.
7.4 Soci Ordinari Sostenitori, Soci Partecipanti Sostenitori: coloro che oltre a versare la
quota associativa annuale, contribuiscono con versamenti volontari di importo libero
decidendo concorrere con maggior sostegno al mantenimento e sviluppo
dell’Associazione
7.5 Tutte le categorie di Soci partecipano in modo continuativo e permanente al V.I.C.
7.6 La differenziazione di categoria e’ a mero scopo organizzativo e non da’ luogo a
differenti diritti e doveri in ambito associativo.
7.7 Il pagamento delle quote sociali, sarà effettuato dagli associati per periodi di 12 mesi
che decorreranno ogni anno solare con decorrenza 1/01-31/12 (Art.18.1) e dal
momento della prima iscrizione. L’entità delle quote sociali, in origine determinata
dall’Atto Costitutivo, sarà proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea
ordinaria di fine esercizio annuale. Il versamento può essere effettuato in qualunque
giorno dell’anno come prima iscrizione ed entro il 31/01 dell’anno successivo per i
rinnovi.
7.8 Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezioni dei trasferimenti mortis causa,
e non rivalutabili.
7.9 La quota associativa dei Soci Ordinari è stabilita, con decorrenza dall’esercizio 2021
e fino a nuova delibera, dal Consiglio Direttivo nella misura di € 20,00 per i conduttori
(6.1) e nella misura di € 20,00 per i Soci Partecipanti (6.2).
Art. 8 DIMISSIONE, RADIAZIONE, DECADENZA
8.1 La qualità di Socio si perde per recesso, per decadenza o per radiazione.
8.2 Per recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne
dà comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza. Tale comunicazione
può essere inoltrata anche con i mezzi telematici di cui si avvale la vita associativa.
8.3 Per decadenza, a seguito del mancato versamento della quota sociale stabilita per
l’esercizio finanziario in corso, trascorsi 15 giorni dal termine fissato. La decadenza
viene deliberata dall’organo amministrativo del V.I.C. di cui all’art. 13, senza formalità
particolari, e viene comunicata all’interessato – telematicamente o all’ultimo indirizzo
conosciuto – e pubblicata sul sito www.vfritaliaclub.it entro 15 giorni dalla delibera.
8.4 Per radiazione a seguito di fornitura di Dati di Registrazione falsi, non attuali,
inacurati o incompleti, ovvero a seguito della perdita dei prerequisiti associativi di cui
all’art. 6 comma 1 e 2, ovvero a seguito di illecito, indebito e/o non autorizzato utilizzo
di materiale sociale, denominazione sociale, logo e/o stemmi sociali, immagini, testi e
contenuti del sito sociale www.vfritaliaclub.it , ovvero a seguito di pubblicazione,
cessione a terzi , indebito e/o non autorizzato utilizzo di dati e/o indirizzi di posta
elettronica degli associati V.I.C. In palese contrasto con le norme della Legge 675/96,
ovvero a seguito di iniziative private non espressamente autorizzate facenti riferimenti
diretti o indiretti al V.I.C. agendo impropriamente per nome e conto V.I.C.. La radiazione
viene deliberata dall’organo amministrativo del V.I.C. di cui all’art. 13, senza formalità
particolari, e viene comunicata all’interessato – telematicamente o all’ultimo indirizzo
conosciuto – e pubblicata sul sito www.vfritaliaclub.it entro 15 giorni dalla delibera.
8.5 La radiazione, il recesso e la decadenza non danno luogo al alcuna restituzione
delle somme versate al patrimonio associativo.
8.6 Contro le delibere di radiazione o decadenza l’interessato può proporre reclamo,
a mezzo comunicazione telematica o cartacea inoltrata al Consiglio, all’assemblea
ordinaria di fine esercizio, la quale potrà decidere di confermare o annullare, con effetto
retroattivo, il provvedimento del Consiglio. Tale decisione dovrà essere motivata, e la
motivazione dovrà essere succintamente riportata nel verbale di assemblea.
8.7 L’associato che recede ovvero che decade dalla qualità di socio perde tutti i diritti
sociali di qualunque natura precedentemente conseguiti e, nel caso voglia nuovamente
rientrare a far parte dell’Associazione, dovrà sempre e comunque procedere ad una
nuova richiesta di iscrizione.
Art. 9 RESPONSABILITA’
9.1 Con l’iscrizione al V.I.C., l’aspirante socio sottoscrive un contratto che sottintende
la perfetta conoscenza delle “Condizioni Generali Di Utilizzo” pubblicate sul sito sociale,
a rispettarne il presente Statuto, approvandone senza riserve i contenuti ed impegnandosi
9.2 L’accettazione del contratto associativo, dello Statuto e delle “Condizioni Generali
Di Utilizzo” implica che il Socio solleva il V.I.C. da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni ed inconvenienti causati a se stesso, agli associati, a terzi e a cose e animali, per
effetto della sua partecipazione alle attività istituzionali, rinunciando a priori a qualsiasi
azione di rivalsa nei confronti del Presidente dell’Associazione, del Consiglio Direttivo,
degli altri organi amministrativi, delle altre figure istituzionali e di tutte le categorie di
Associati, nonché dell’Associazione stessa.
Titolo II – Amministrazione e Patrimonio
Art. 10 PRESIDENZA dell’ASSOCIAZIONE
10.1 L’Associazione e’ legalmente rappresentata dal proprio Presidente, inizialmente
designato dall’atto costitutivo. In seguito il Presidente sarà nominato dall’Assemblea
ordinaria dei Soci. La carica ha una durata di 5 anni, senza divieto di rieleggibilità.
10.2 Il Presidente e’ investito senza eccezioni di tutti i poteri ordinari e straordinari con
facoltà di compiere ogni atto ritenuto necessario o utile per il conseguimento degli scopi
dell’Associazione. In particolare, egli è l’organo attraverso il quale l’Associazione opera
con i terzi, nell’ambito dell’indirizzo operativo indicato dal Consiglio Direttivo.
10.3 L’associazione sta in giudizio a mezzo del proprio Presidente.
10.4 Egli ha il potere di nominare suoi procuratori speciali per il compimento di un
singolo rapporto negozio o atto, ovvero per loro determinate categorie.
10.5 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, del quale è membro di diritto.
10.6 Il Presidente, in caso di comprovati impedimento o assenza forzata, può essere
sostituito dal Vice-Presidente in tutte le sue funzioni.
10.7 In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altri motivi, l’Assemblea dei
Soci dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Presidente oppure un rappresentante ad
interim, il cui mandato avrà comunque la medesima scadenza di quello del Presidente
sostituito.
Art. 11 SEGRETARIO-TESORIERE.
11.1 Il Segretario-Tesoriere, inizialmente designato dall’atto costitutivo, viene eletto
dall’Assemblea ordinaria dei Soci. La carica ha una durata di 5 anni, senza divieto di
rieleggibilità. Egli è parte di diritto del Consiglio Direttivo.
11.2 In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altri motivi, l’Assemblea dei
Soci dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Segretario-Tesoriere, il cui mandato avrà
comunque la medesima scadenza di quello del Segretario-Tesoriere sostituito.
11.3 La tenuta della contabilita’ e gli adempimenti fiscali sono a carico del Segretario-
Tesoriere dell’Associazione.
Art. 12 VICE-PRESIDENTE
12.1 Il Vice-Presidente, inizialmente designato dall’atto costitutivo, viene eletto
dall’Assemblea ordinaria dei Soci. La carica ha una durata di 5 anni, senza divieto di
rieleggibilità. Egli è parte di diritto del Consiglio Direttivo.
12.2 In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altri motivi, l’Assemblea dei
Soci dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Vice-Presidente, il cui mandato avrà
comunque la medesima scadenza di quello del Vice-Presidente sostituito.
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
13.1 L’Associazione e’ retta e governata al suo interno, sia nei suoi rapporti con gli
associati che nei rapporti tra questi ultimi, da un Consiglio Direttivo composto dal
Presidente dell’Associazione, che presiede il Consiglio, dal Segretario-Tesoriere e dal
Vice-Presidente.
13.2 La durata del mandato dei membri del consiglio coincide con quella delle cariche
dei singoli Consiglieri.
13.3 I membri uscenti sono sempre rieleggibili.
13.4 Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue
funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo dovra’ provvedere alla sua
sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale, la quale
sostituito sarà nominato al soli fini dell’attività consiliare e le funzioni di rappresentanza
legale dell’Associazione e di presidenza del Consiglio saranno assunte dal Vice-
Presidente, ad interim, sino alla nuova elezione assembleare.
Art. 14 POTERI DEL CONSIGLIO
14.1 Il Consiglio Direttivo determina l’indirizzo operativo dell’Associazione, sulla base
delle scelte fondamentali operate dall’Assemblea dei soci.
14.2 Delibera le decadenze e le radiazioni degli associati nei casi previsti dal presente
Statuto.
14.3 Raccoglie i reclami contro le proprie delibere, che verranno decisi dall’Assemblea
Ordinaria.
14.4 Governa il V.I.C. per ogni altro aspetto, senza interferire con le competenze
direttamente o tramite i soggetti di cui all’art.13 alla quotidiana vita sociale.
14.5 Il Consiglio custodisce i dati degli associati.
14.6 Le votazioni si esprimono a maggioranza dei Consiglieri ed il Presidente esprime
il proprio voto per ultimo. Le sedute del Consiglio direttivo vengono succintamente
verbalizzate e pubblicate sul sito della V.I.C..
Art. 15 ALTRE FIGURE ISTITUZIONALI
15.1 Il Consiglio Direttivo, per il perseguimento dei fini istituzionali, puo’ avvalersi dell’
ausilio di Collaboratori, Coordinatori, Referenti e Rappresentanti.
15.2 I Collaboratori sono nominati pro tempore direttamente dal Consiglio Direttivo,
curano uno o piu’ aspetti sostanziali lavorando per settore o argomento. Possono
essere reperiti all’interno degli iscritti o, per riconosciute capacità e competenza, anche
al di fuori dell’Associazione.
15.3 Qualora per un dato settore o argomento siano necessari piu’ collaboratori, viene
designato nel contesto un Coordinatore dell’attivita’ specifica.
15.4 I Referenti sono figure che agiscono a livello regionale capillarmente, sono
portavoce delle iniziative dell’Associazione, costituiscono polo comunicativo per tutti i
Soci od aspiranti tali in impossibilita’ a usufruire di strumenti informatici necessari
all’accesso al Sito Sociale ed ai canali di comunicazione istituzionali. Sono nominati pro
tempore direttamente dal Consiglio Direttivo.
15.5 Le nomine di tutti i previsti soggetti ausiliari del Consiglio possono avere, in misura
massima, la stessa durata residua del Consiglio Direttivo in carica. Non vige il divieto di
nuova nomina consecutiva.
15.6 Non esiste limite di cumulabilita’ delle figure istituzionali.
15.7 Ogni figura istituzionale presta la propria opera a titolo gratuito.
15.8 I soggetti istituzionali del V.I.C., così come i loro mandatari – sia del Presidente
che del Consiglio Direttivo – rispondono in prima persona per le azioni od omissioni
illecite nei confronti di terzi e/o dell’Associazione stessa.
Art. 16 PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Associazione e’ costituito da: contributi versati dai soci a vario titolo e
destinati ad incrementare il Fondo Sociale, quote associative versate dagli associati;
somme accantonate per qualunque scopo, sino a quando non siano erogate; ogni altro
bene immobile e mobile acquisito dall’Associazione.
Art. 17 ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite da: quote associative; contributi volontari;
liberalita’ fra vivi e mortis causa che essa potra’ essere autorizzata a ricevere
conformemente alla legge; in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme
legislative.
Art. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO, CONTABILITA’ E BILANCIO
18.1 L’esercizio finanziario inizia il 01-gennaio e termina il 31 dicembre Di ogni anno.
18.2 Il Bilancio d’esercizio e’ pubblicato entro 2 mesi dalla chiusura esercizio annuale
in apposita area consultabile del sito sociale riservato agli associati.
TITOLO III – Assemblea
Art. 19 COMPOSIZIONE
L’assemblea e’ costituita da tutte le categorie di associati.
Art. 20 CONVOCAZIONE
20.1 L’assemblea ordinaria si riunisce ogni anno , entro due mesi dalla chiusura
dell’esercizio per l’approvazione del bilancio , dietro convocazione del Consiglio
Direttivo con avviso pubblicato sul sito sociale www.vfritaliaclub.it. 20.2 L’assemblea
straordinaria si riunisce secondo necessità soggettive rilevate dal Consiglio Direttivo
oppure su richiesta di almeno il 3/4 degli associati con avviso pubblicato sul sito sociale
www.vfritaliaclub.it e/o comunicazione inoltrata via posta elettronica o posta tradizionale.
Art. 21 VOTAZIONE E DELIBERE
21.1 Considerata la connotazione a carattere nazionale ed internazionale del V.I.C., le
votazioni assembleari avvengono “ad referendum” per via telematica mediante ausilio
di strumenti informatizzati con modalita’ di seguito descritte:
21.1.A L’espressione del voto dei Soci avviene con votazione tramite scheda elettronica
o cartacea.
21.B Il giorno di chiusura delle votazioni e’ fissato nel ventesimo giorno seguente
alla data di pubblicazione della convocazione e dei suoi argomenti sul sito sociale.
21.1.C L’Assemblea si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle
votazioni.
21.1.D In caso di impossibilita’ ad effettuare la votazione con sistemi telematici, il socio
potra’ esprimere le sue preferenze su scheda cartacea mediante inoltro via posta
tradizionale all’indirizzo della sede legale.
21.2 In nessun caso sono ammesse deleghe di voto.
21.3 Le deliberazioni delle assemblee ordinarie vengono prese in “prima convocazione”
a maggioranza dei voti e con la presenza dell’espressione di voto di almeno il 50% +1
degli associati e in “seconda convocazione” ove la deliberazione e’ valida qualunque
sia il numero dei votanti.
21.4 Le deliberazioni delle assemblee straordinarie vengono prese a maggioranza dei
voti e con la presenza dell’espressione di voto di almeno 3/4 degli associati.
21.5 L’assemblea e’ presieduta normalmente dal Presidente dell’Associazione , in
mancanza del VicePresidente e, in vacanza di entrambi, viene nominato seduta stante
un Presidente di Assemblea.
21.6 Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla redazione del verbale
assembleare, in sua mancanza, l’Assemblea provvede ad eleggerne uno limitatamente
per lo scopo.
21.7 I resoconti dell’Assemblea sono raccolti nel database elettronico dei verbali ubicato
in apposita area consultabile del sito sociale www.vfritaliaclub.it
Art. 22 POTERI DELL’ASSEMBLEA
22.1 L’Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al
piano annuale delle attività’. Approva inoltre la quota sociale annua ed i contributi che
saranno versati da eventuali nuovi Soci sostenitori. Elegge il Presidente
dell’Associazione nei casi previsti dal presente statuto. Elegge i membri del Consiglio
Direttivo nei casi previsti dal presente statuto. Delibera le modifiche ai Regolamenti
interni. Delibera su questioni relative a modifiche del patrimonio. Delibera sui ricorsi dei
soci radiati e/o decaduti dall’Associazione.
22.2 L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche di Statuto e delibera lo
scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione.
Art. 23 SCIOGLIMENTO
23.1 Lo scioglimento dell’Associazione e la messa in liquidazione della stessa deve
essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con voto favorevole, sia in prima che in
seconda convocazione dei 34 degli associati.
23.2 L’attivo netto sussistente sarà devoluto dall’assemblea, ad uno o piu’ Enti che
perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell’Associazione
sciolta oppure con finalita’ benefiche.
23.3 La scelta della destinazione finale del patrimonio residuo, dovrà essere deliberata
dall’Assemblea Straordinaria con voto favorevole, sia in prima che in seconda
convocazione dei 34 degli associati.
23.4 In nessun caso , in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potra’ essere
ripartito tra i soci dell’Associazione disciolta.
Art. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Foro competente
24.1 In ogni caso di controversie tra associati o tra taluni di essi e il V.I.C., su fatti
attinenti la vita associativa, anche in ordine all’interpretazione delle disposizioni del
Consiglio ovvero del presente Statuto, gli associati si impegnano ad accettare il giudizio
insindacabile di tre arbitri, uno nominato dall’associato, il secondo nominato dal
Presidente del V.I.C. (ovvero dall’altro associato in lite) ed il terzo dai primi due.
24.2 Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 23 del Codice Civile, per i quali le parti potranno
comunque adire l’Autorità Giudiziaria.
24.3 Ad ogni effetto, il Foro competente a conoscere delle controversie inerenti la vita
associativa e quant’altro in dipendenza del presente Statuto è il Foro di Roma.
Art. 25 DISPOSIZIONE GENERALE
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge
in materia.


Questo testo è una trascrizione fedele del contenuto del documento “STATUTOVIC2022.pdf“.

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